Eventi in Sardegna, ecco cosa dice il Decreto Natale (aggiornato fino al 10 febbraio 2022)

Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Eventi, ecco cosa dice il Decreto Natale: sono tanti gli eventi in calendario da Natale alla Befana in Sardegna, probabilmente però, buona parte di essi verrà cancellata o spostata a causa delle norme del così detto “Decreto Natale“, pensato per evitare assembramenti in vista del Capodanno, ma che è entrato in vigore dal 25 dicembre e produrrà i suoi effetti fino al 31 gennaio 2021. Lo scopo è quello di ridurre i contagi della nuova variante Omicron del Covid-19.

Ma cosa dice di preciso il decreto? L’articolo 6 è dedicato proprio agli eventi, ecco il testo integrale:

Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all’aperto, nonche’ in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.
  2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospese le attivita’ che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

AGGIORNAMENTO (Ordinanza 31 gennaio 2022 del Ministero della Salute, articolo 2): Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, fino al 10 febbraio 2022 sono sospese le attivita’ che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Dal punto di vista pratico, apprendiamo da fonti istituzionali, ma informali, che sono bloccati gli eventi che, per loro natura, si svolgono in luoghi non contingentabili, nei quali potrebbero accorrere masse incontrollate di persone, come ad esempio i concerti di fine anno.

Noi vi consigliamo di consultare le pagine social o i siti istituzionali di organizzatori e Comuni per capire se gli eventi in programma si faranno ancora e, nel caso, quando e con quali modalità. I concerti previsti alla banchina dogana di Alghero per Cap D’Any sono stati infatti rinviati a data da definirsi, così come Voci di Maggio a Nuoro.

Importante, tra gli altri anche l’articolo 4 del medesimo decreto, in materia di “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie”, il quale recita:

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto, di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche’ per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, e’ fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, e’ vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
  3. L’obbligo di cui al comma 2, primo periodo, si applica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (al momento tale data è fissata al 31 marzo 2022), anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

AGGIORNAMENTO (Ordinanza 31 gennaio 2022 del Ministero della Salute, articolo 1): Fino al 10 febbraio 2022, e’ fatto obbligo, anche in zona bianca, di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’ le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

In più, dal 10 gennaio al 31 marzo 2022 (articolo 8):

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso ai servizi e alle attivita’, di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e’ consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche’ ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Tradotto dal burocratese, servirà il super Green Pass, o Green Pass Rafforzato per:

  • c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis;
  • d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attivita’ al chiuso, nonche’ spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’eta’ o di disabilita’;
  • f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attivita’ riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
  • g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita’ al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione;
  • h) attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’, di cui all’articolo 8-ter;

Potete consultare qui, in maniera integrale, le novità apportate dal DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221.

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