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Pula, divieto di fumo in spiaggia: non si può più fumare nelle spiagge di Pula, la località turistica del sud ovest della Sardegna si è infatti unita con l’ordinanza della Sindaca n. 24 del 04.08.2020 alle tante amministrazioni comunali sarde che hanno proibito il fumo sui propri lidi.

Il divieto però non è assoluto, tutte le spiagge del litorale di Pula infatti, da Foxi fino al Pinus Village, avranno un‘area attrezzata per accogliere i fumatori.

Motivazioni, ecco per ché non si più più fumare in spiaggia:

Le motivazioni del provvedimento sono ampiamente spiegate nelle premesse dell’ordinanza:

  • il fumo di tabacco risulta essere una delle principali cause di morte e di disabilità tra la popolazione;
  • in presenza di determinate condizioni ambientali l’inquinamento generato dal fumo di sigarette sotto gli ombrelloni può superare quello che si registra in una zona ad elevato traffico di auto;
  • la cattiva abitudine di gettare rifiuti derivanti da prodotti da fumo sul suolo e nelle acque che, oltre al deturpamento diffuso del decoro urbano e naturale, provoca anche un inquinamento ambientale contenendo sostanze come: nicotina, polonio 210, composti volatili tossici, catrame, idrocarburi policiclici, acetato di cellulosa ed altri;
  • l’interesse pubblico primario di garantire la sicurezza, vivibilità e la salute dei propri cittadini, oltre alla necessità di proteggere i soggetti maggiormente vulnerabili, quali bambini e donne in stato di gravidanza;

Provvedimento:

Insomma, per farla breve, così recita l’ordinanza:

Nelle more dell’installazione di apposite aree attrezzate, a decorrere dal 06/08/2020, è fatto divieto di fumo su tutte le spiagge del territorio comunale, a tutti i cittadini residenti e non del Comune di Pula ricadenti nel territorio di competenza.

E’ altresì fatto divieto di gettare rifiuti derivanti da prodotti da fumo sul suolo e nelle acque così come previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Testo Unico dell’Ambiente.

Ordinanza Sindacale n. 24 del 04.08.2020

Sanzioni:

La violazione dell’ ordinanza, salva l’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale o delle altre Leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell’ambiente, igiene pubblica, è punita con le sanzioni
amministrative previste dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000: da Euro 25,00 ad Euro 500,00.