Sardegna, consentite e discoteche all’aperto per Ferragosto!

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Sardegna, consentiti gli eventi e discoteche all’aperto per Ferragosto: nonostante il boom di positivi di ieri, ben 20 casi, il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas ha deciso di consentire le le attività che abbiano luogo in discoteche o altri locali ESCLUSIVAMENTE ALL’APERTO, purché sia assicurato il divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento interpersonale, rispettando, a seconda della capienza massima del locale, il limite di almeno un metro tra gli utenti e due metri nella pista da ballo.

Non viene detto nulla invece su spettacoli ed eventi, che però erano già stati autorizzati dal governo nazionale (al punto l dell’articolo 1 si parla di manifestazioni pubbliche in forma statica, al punto n invece si parla degli spettacoli, andate infine a pagina 84 del documento che si apre cliccando sul link per le regole da rispettare). Si temeva un blocco di tutti gli eventi nella nostra regione che non è arrivato.

Discoteche e locali aperti per Ferragosto in Sardegna, ecco le condizioni:

Ecco cosa dice nel dettaglio l’ordinanza n. 38 del 11 agosto 2020 del Presidente Solinas:

Art. 1) Continuano ad essere consentite le attività che abbiano luogo in discoteche o altri locali assimilabili all’intrattenimento (in particolare serale e notturno), esclusivamente all’aperto, purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell’informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento interpersonale, rispettando, a seconda della capienza massima del locale, il limite di almeno un metro tra gli utenti e due metri tra utenti che accedono
alla pista da ballo. Tali attività dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal DPCM del 07 agosto 2020 e dalla scheda tecnica “Discoteche” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della attività economiche, produttive e ricreative” approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 06 agosto 2020, allegato 1 del DPCM del 7 agosto 2020.

Art. 2) I soggetti gestori dei locali nei quali si svolgono le attività di cui all’art. 1 sono tenuti a:

  • garantire percorsi differenziati per l’ingresso e le uscite, che consentano il mantenimento delle distanze di sicurezza durante la fila;
  • eseguire la misurazione della temperatura corporea all’ingresso;
  • tenere a disposizione erogatori di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • igienizzare costantemente le superfici con le quali entrano in contatto gli avventori e, specialmente, i servizi igienici;
  • utilizzare dispositivi monouso per la somministrazione di alimenti e bevande;
  • contenere gli accessi al locale in misura non superiore al 70% della capienza autorizzata nella licenza;
  • comunicare alla Stazione del CFVA competente per territorio il programma delle serate con i rispettivi orari di inizio e conclusione delle stesse, con cadenza almeno settimanale

Art. 5) Le disposizioni della presente Ordinanza producono i loro effetti fino al 31 agosto 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.

Cosa ne pensate?