Sardegna: registrazione più test Covid o isolamento obbligatorio per chi arriva nell’isola (UFFICIALE)

AGGIORNAMENTO IMPORTANTE: L’ordinanza che scadeva il 15 giugno 2021 non è stata ulteriormente prorogata, ciò significa che non è più necessario registrarsi su “Sardegna Sicura” e che per entrare in Sardegna valgono esattamente le stesse regole in vigore per spostarsi tra le altre regioni italiane.
Sardegna, registrazione più vaccinazione, test o isolamento per chi arriva nell’isola, ecco l’ordinanza ufficiale: proprio così, adesso è ufficiale, torna la registrazione su “Sardegna Sicura” per chiunque entri o rientri in Sardegna, nella quale si dovrà inserire anche l’eventuale vaccinazione (richiamo incluso), o l’esito negativo del tampone molecolare o del tampone antigenico svolto nelle 48 ore precedenti la partenza.
In alternativa si può effettuare il test rapido in porto/aeroporto o fare il test in un laboratorio autorizzato entro 48 ore o effettuare 10 giorni di quarantena.
L’ordinanza parte dall’8 marzo prossimo e produce i suoi effetti fino al 24 marzo 2021 6 aprile 2021 30 aprile 2021 14 maggio 2021 28 maggio 2021 15 giugno 2021 (i termini sono stati prorogati con l’ordinanza n°28 del 28 maggio 2021). Al momento non si fa riferimento all’estate.
E adesso scopriamo assieme passo passo tutti i dettagli dell’ordinanza n°5 del 5 marzo 2021 del Presidente della Sardegna, Christian Solinas e relativa a “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna.”
I passi che seguono sono estratti direttamente dall’ordinanza, senza interpretazioni o aggiunte, li abbiamo solo ordinati aggiungendo dei titoli esemplificativi. Abbiamo anche messo in evidenza con il colore rosso i verbi che fanno riferimento alla “possibilità” o al “dover” fare qualcosa, per capire cosa è “solo suggerito” e cosa è “obbligatorio“.
Articolo 1 – Registrazione su Sardegna sicura:
Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, sono tenuti a registrarsi prima dell’imbarco accedendo alla sezione “Nuovo Coronavirus” nella home page del sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante l’applicazione “Sardegna Sicura” scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android. Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d’imbarco e a un documento d’identità in corso di validità.
All’interno della suddetta registrazione potrà essere inserita anche quella dei minori a carico che viaggiano con il soggetto dichiarante. La compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all’imbarco, la ricevuta dell’avvenuta registrazione.
Articolo 4 – Vaccinazione, tampone o guarigione dal Covid (AGGIORNATO):
La nuova ordinanza n°28 del 28 maggio 2021 che in teoria dovrebbe essere una proroga delle misure in vigore, in realtà riscrive l’articolo 4, il vecchio testo (che anche noi abbiamo cancellato con una riga sopra), viene quindi sostituito dalle norme che seguono.
L’art.4 dell’ordinanza n. 5 del 5 marzo 2021 è così sostituito:
Attraverso la piattaforma di cui all’articolo 1, i passeggeri, che non siano ancora in possesso della certificazione verde di cui articoli 2 e 9 del D.L. 52/2021 e dall’articolo 14 del D.L. 65/2021, possono dare atto:
- dell’avvenuta vaccinazione. Per avvenuta vaccinazione si intende il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per il soggetto interessato o per il tipo di vaccino somministrato così come previsto dall’articolo 9, comma 3 del D.L. 52/2021. Detta certificazione ha validità di 9 mesi dalla somministrazione della seconda dose;
- che sono trascorsi 15 giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino, così come previsto dall’articolo 14, comma 2, del D.L. 65/2021. Detta certificazione è valida fino alla somministrazione della seconda dose prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- dell’avvenuta guarigione dall’infezione SARS-COV-2, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto, così come disposto dall’articolo 9, comma 2 del D.L. 52/2021. La certificazione ha durata di 6 mesi.
della sottoposizione all’esame diagnostico molecolare del tampone rinofaringeo per covid-19 e/o sottoposizione all’esame del tampone antigenico, con esito negativo eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, con esclusione dei minori di anni 2.
Articolo 4 – Vaccinazione o Tampone o Antigenico:
Attraverso la piattaforma di cui all’articolo 1, i passeggeri in arrivo possono dare atto dell’avvenuta vaccinazione (si intende per avvenuta vaccinazione l’inoculazione di entrambe le dosi) e/o sottoposizione all’esame diagnostico molecolare del tampone rino-faringeo per covid-19 e/o sottoposizione all’esame del tampone antigenico, con esito negativo eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza.
Articolo 4 – Chi arriva senza vaccino e senza tampone:
I soggetti che non siano stati vaccinati o che non si siano sottoposti al tampone prima dell’arrivo in Sardegna, dovranno alternativamente:
a) recarsi presso le aree dedicate nei porti e aeroporti, al fine di sottoporsi al tampone rapido antigenico:
In caso di tampone antigenico negativo, il soggetto può recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico, presso sanitario di propria fiducia, al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone.
In caso di esito positivo, il soggetto dovrà seguire le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente per i casi Covid-19 positivi;
b) recarsi, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, presso una struttura autorizzata (pubblica o privata accreditata) e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con onere per la struttura stessa di darne comunicazione all’Azienda sanitaria territorialmente competente;
c) porsi obbligatoriamente in isolamento fiduciario, dall’ingresso in Sardegna per i successivi dieci giorni, presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero, per i non residenti, all’Azienda sanitaria territorialmente competete per il tramite del numero verde.
L’Assessorato regionale della Sanità, per il tramite delle aziende sanitarie ed i COR.SA, provvede a dare esecuzione al presente articolo in accordo con le società di gestione aeroportuale, nonché con l’autorità del sistema portuale del mare di Sardegna.
AGGIORNAMENTO: Con una successiva ordinanza, la numero 9 del 17 marzo 2021, il presidente della Regione Sardegna, ha precisato che:
I
passeggeri che, in attuazione dell’articolo 4 dell’Ordinanza n.5/2021, si sono sottoposti al tampone rapido antigenico al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone presso le aree dedicate nei porti e aeroporti, o che si sono sottoposti al tampone molecolare entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, devono dare atto dell’avvenuto adempimento attraverso la piattaforma di cui all’articolo 1 della medesima Ordinanza (Sardegna Sicura, ndr).
E chi arriva in barca?
Stessa trafila, così spiega infatti l’articolo 2, che non fa differenze tra diportisti e pescherecci:
Tutti i soggetti in arrivo con unità da diporto o ogni altra unità non adibita al traffico passeggeri, compresi i pescherecci che non siano iscritti ad uno dei Compartimenti marittimi della Regione o che facciano rientro dopo aver attraccato in porti al di fuori della linea di costa regionale, sono tenuti a registrarsi secondo le modalità previste nel precedente articolo 1.
Da quando è attiva l’ordinanza?
Le attività disposte dall’ordinanza n°5 del 5 marzo 2021) appena firmata da Solinas sono attive dall’8 al 24 marzo 2021. La validità dell’ordinanza è stata attualmente estesa fino al 15 giugno 2021.
Per maggiori info su tamponi, test, certificazioni e simili:
Per maggiori info pratiche contattate la protezione civile della Sardegna:
- 800 894 530 (tutti i giorni dalle 8 alle 20)
- urp.emergenza@regione.sardegna.it