Sardegna in zona Arancione. Ecco cosa si può fare (AGGIORNATO)

Sardegna zona arancione

Sardegna in zona Arancione fino a domenica 16 maggio 2021: dopo 3 settimane in zona rossa, la Sardegna si appresta a passare la seconda settimana in zona arancione, malgrado abbia già numeri da zona gialla. Ma che cosa significa zona arancione in concreto? Cosa si può fare nelle zone arancioni? Cosa è vietato?

La Sardegna in zona arancione significa che dal 3 al 16 maggio 2021, chi abita nella nostra isola dovrà far fronte a nuove restrizioni per cercare di frenare i nuovi contagi da Covid-19. Il tutto in attesa dei dati che arriveranno all’inizio del prossimo fine settimana e che ci diranno se potremo entrare in zona gialla.

Sardegna, cosa si può fare in zona arancione:

Spostamenti da e per la Sardegna (AGGIORNATO):

Spostamenti da e per regioni arancioni o rosse: sono consentiti gli spostamenti tra Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessita’ o per motivi di salute, nonche’ per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19

Regole per chi entra o rientra in Sardegna: ricordiamo che chi entra in Sardegna deve registrarsi sul portale/app Sardegna Sicura e deve avere un essere stato vaccinato, oppure deve avere effettuato un tampone – anche rapido – nelle 48 ore prima di partire, oppure deve effettuare un test rapido all’arrivo, oppure deve effettuare un periodo obbligatorio di quarantena. Tali misure sono state prorogate fino al 14 maggio 2021.

Seconde case: anche le regole restrittive per chi fa ritorno alle seconde case sono state prorogate fino al 14 maggio 2021.

Spostamenti all’interno della Sardegna (AGGIORNATO):

Ci si potrà muovere solo nel proprio comune se questo ha più di 5mila abitanti, ovviamente non nelle ore di coprifuoco, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità o salute (sarà necessaria l’autocertificazione per gli spostamenti).

Dai Comuni fino a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti entro i 30 km dai confini con il divieto di recarsi nei capoluoghi di provincia.

E’ possibile spostarsi in altri Comuni per lavoro, salute o necessità o per servizi non presenti nel proprio. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati. In zona arancione non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.

Fino al 15 giugno 2021, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata all’interno dello stesso comune, una volta al giorno, dalle ore 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi (AGGIORNATO).

Rientro alla residenza, domicilio o abitazione sempre consentito.

Bar e ristoranti:

Bar, pub e ristoranti sono chiusi. E’ però consentito l’asporto, coni seguenti orari e regole:

  • fino alle ore 18:00 per le bevande;
  • fino alle ore 22:00 per i cibi (dalle ore 18:00 alle 22:00 l’asporto è consentito solo ai locali con cucina).

La consumazione non deve avvenire ne dentro, ne nelle vicinanze del locale stesso. E’ inoltre vietato consumare cibi e bevande in strade o parchi dalle ore 18:00 alle 5:00.

E’ consentita anche la consegna a domicilio, senza limiti di orario.

Coprifuoco:

Confermato il coprifuoco dalle ore 22:00 della sera alle ore 05:00 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità o salute.

Scuole e università (AGGIORNATO):

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, in zona gialla e arancione viene assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).

Fino al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. 

Negozi e centri commerciali:

I negozi possono rimanere aperti e non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Funzioni religiose e funerali:

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto dalle ore 5,00 alle 22,00.

Le funzioni religiose si possono svolgere con la partecipazione di persone, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

Sono consentite tumulazioni e le sepolture rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

Cos’altro apre:

Essendo aperti i negozi, rimangono aperti anche i centri estetici e i parrucchieri. Aperti anche i centri sportivi.

Cos’altro rimane chiuso:

Chiusi musei, mostre, teatri, cinema, palestre e piscine.

Sospese le attività di sale scommesse, bingo, sale giochi e slot machine anche in bar e tabaccherie.

Sport e attività motoria (AGGIORNATO):

Si può uscire per fare una passeggiata ed è consentito fare attività motoria, ma solo dalle ore 5,00 alle 22,00 (poi scatta il coprifuoco).

Ferma restando la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto, e salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell’assoluto rispetto del divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria solo all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per la semplice attività motoria, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minorenni o per le persone non completamente autosufficienti.

Ferma restando la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto, nelle zone cd. arancioni, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in altro Comune della medesima regione, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Insomma possibile recarsi in un altro Comune, sempre dalle ore 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma.

Le attività di danza, yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente all’aperto, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o in centri o circoli sportivi, all’aperto.

Nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), si può entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

Non solo, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini.

Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.

Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze degli enti locali, che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, la pesca sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata nel proprio comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, in altro comune della propria regione laddove nel proprio non sia possibile svolgere tale attività, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.

Fonti e link utili:

Se vuoi approfondire questo argomento o hai ancora dei dubbi su quali siano le regole vigenti su manifestazioni pubbliche, eventi, competizioni sportive, attività motoria e sportiva, fiere, cerimonie, apertura uffici pubblici, orarti spostamenti, funerali, tumulazioni, sepolture, ma anche sull’uso delle mascherine e tanto altro ancora, ti suggeriamo i seguenti link:.

  • Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (testo integrale sulla Gazzetta Ufficiale)
  • FAQ su cosa si può fare nelle zone arancioni a cura del Governo (clicca o premi su una regione colorata in arancione per aprire le FAQ)

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