Super Green Pass, decreto presentato in conferenza stampa: il governo ha appena presentato in conferenza stampa le nuove “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” previsti dal decreto legge appena approvato all’unanimità in Consiglio dei Ministri per limitare gli effetti della pandemia da Covid-19.
Lo scopo, dice Draghi, è “prevenire per preservare” la nuova normalità raggiunta, evitando nuove chiusure. Essere quindi molto prudenti. Ecco cosa cambia:
Vaccini:
Anticipazione della terza dose a 5 mesi dalla seconda, perché gli effetti del vaccino si vanno affievolendo proprio mentre ci si addentra nel periodo più freddo dell’anno.
Dal 1 dicembre 2021 inoltre si potrà dare la terza dose a chi abbia più di 18 anni.
Estensione obbligo vaccinale a:
- personale non sanitario che lavora nel comparto salute,
- forze dell’ordine,
- militari,
- tutto il personale scolastico. Obbligo che si estende alla terza dose.
Estensione dell’utilizzo Green Pass:
Il Green Pass dovrà essere utilizzato, oltre a quanto già previsto, anche per:
- alberghi e strutture ricettive (inclusi i ristoranti interni agli alberghi, provvedimento preso in vista della stagione invernale, specie di quella sciistica),
- trasporto ferroviario regionale e interregionale
- trasporto pubblico locale
- spogliatoi di tutte le attività sportive, anche quelle all’aperto
La durata del Green Pass viene inoltre ridotta da 12 a 9 mesi.
Super Green Pass:
Tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 si dovrà utilizzare anche il Super Green Pass per effettuare alcune attività (vedi disposizioni transitorie più in basso).
In particolare, nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (il Super Green Pass, quindi per vaccinati o guariti), nel rispetto della disciplina della zona bianca.
Il Super Green Pass si applicherà anche ai servizi di ristorazione (nelle predette zone, quindi gialla e arancione ndr), ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale.
Poiché si tratta di un argomento delicato, mettiamo anche il testo integrale, per una vostra attenta consultazione:
ART. 5 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione):
- All’articolo 9-bis del decreto–legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole “per le singole zone” sono aggiunte le seguenti: “salvo quanto
previsto al comma 2-bis”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei
servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa
vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi
COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), nel rispetto della disciplina della
zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il
presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture
ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base
contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.”;
c) al comma 4, le parole “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 2-bis” e le
parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 2-bis” - Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 29 novembre 2021. Fino al 5
dicembre 2021 è consentito la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato
cartaceo nelle more di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2.
Ecco cosa dice l’articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021 richiamato nel precedente articolo:
- 1. A far data dal 6 agosto 2021, e’ consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’:
- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, nonche’ attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, di cui all’articolo 5;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attivita’ al chiuso;
- e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;
- f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attivita’ riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita’ al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione;
- g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all’articolo 8-bis, comma 2;
- h) attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’, di cui all’articolo 8-ter;
- i) concorsi pubblici.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita’ di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per eta’ dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalita’ digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalita’ di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
- 4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita’ di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attivita’ avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita’ indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all’articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
- 5. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo’ definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo
Dal 6 dicembre al 31 gennaio, disposizioni transitorie (testo integrale art 6):
Dal 6 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previsti limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto–legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca.
art. 6 decreto legge firmato oggi
In pratica, per fare un esempio, per partecipare a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi servirà il Super Green Pass anche in zona bianca.
Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione a eccezione di quelli all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 9.
art. 6 decreto legge firmato oggi
Al di la delle anticipazioni dei quotidiani nazionali, che ricevono le veline da esponenti del governo lo stesso, come potete vedere il testo è di difficile interpretazione, ci aspettiamo al più presto la pubblicazione di apposite FAQ.
Controlli rafforzati sull’ uso del Green Pass
La nostra fonte è il decreto legge come pubblicato sui principali quotidiani nazionali.
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This post was published on 24 Novembre 2021 19:43