Certificazioni verdi COVID-19 per gli spostamenti tra regioni. Ecco come funzionano!

Vaccinazione anti Covid-19

Certificato verde COVID-19 per spostarsi tra regioni, cosa è e come funziona: il nuovo Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 approvato dal Governo Draghi e firmato dal Presidente Mattarella, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi, 23 aprile 2021

Tra le novità del così detto “Decreto Riaperture” vi è non solo la reintroduzione della zona gialla, ma la possibilità di spostarsi tra regioni. E se per gli spostamenti tra regioni gialle e bianche non ci sono problemi di sorta, gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono invece consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessita’ o per motivi di salute, nonche’ per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19

Ma cosa sono queste certificazioni verdi Covid-19 e come funzionano? Vediamo come il certificato verde viene spiegato dal decreto.

Cosa sono i certificati verdi Covid-19:

I certificati verdi COVID-19 sono le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2. Se avete ancora dei dubbi, le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare:

  • L’ avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo, effettuate nell’ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Covid-19 (scopri come prenotare la vaccinazione anti Covid in Sardegna).
    • Questa certificazione ha validita’ di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale;
    • Viene rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato;
    • La certificazione è resa disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato;
    • Coloro che abbiano gia’ completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 aprile 2021), possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
  • L’ avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute.
    • Anche questa certificazione ha validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione (salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2);
    • La certificazione e’ rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale e’ avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta;
    • La certificazione viene anche resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.
  • L’ effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2:
    • Cosa si intende per test molecolare: test molecolare di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell’acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall’autorita’ sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
    • Cosa si intende per test antigenico rapido: test basato sull’individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorita’ sanitaria ed effettuato da operatori sanitari (da questa definizione si deduce che il test rapido da fare a casa da maggio nei negozi non sarà valido ai fini della carta verde, per il semplice fatto di non essere stato effettuato da operatori sanitari);
    • La certificazione ha in entrambi i casi una validita’ di 48 ore dall’esecuzione del test;
    • In entrambi i casi essa viene prodotta su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Certificazioni Verdi Europee:

La certificazione verde Covid-19 italiana è equivalente al Green Pass in via di realizzazione dall’ Unione Europea per facilitare gli spostamenti tra gli stati membri durante la prossima estate e atteso per giugno 2021.

Di conseguenza le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformita’ al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute, come equivalenti a quelle italiane e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione, sono riconosciute come equivalenti se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Sardegna Sicura e Cerficazione Verde Covid-19:

Per una volta la Regione Sardegna ha fatto da apripista, le misure adottate dal nostro governo nazionale, prima considerate anticostituzionali sono divenute adesso legge a livello nazionale e presto anche a livello europeo. Resta da capire come le disposizioni regionali verranno coniugate con quelle nazionali. Di sicuro per adesso resta sia la registrazione obbligatoria del proprio arrivo, sia l’obbligo di test o vaccinazione. AGGIORNAMENTO: Tali disposizioni regionali non sono più in vigore dal 15 giugno 2021.

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