Salute

Sardegna in zona rossa, ecco cosa si può fare!

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Sardegna in zona rossa, ecco cosa si potrà fare fino al 2 o 9 maggio 2021: ormai lo sappiamo tutti, tutti parametri sono ok, addirittura da zona gialla, ma per via dell’eccessivo numero di focolai di Covid-19, la Sardegna è stata “condannata” ad un’altra settimana di zona rossa. Sì la Sardegna è in zona rossa fino a domenica 9 maggio 2021 (sì, per altre due settimane, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, ecco cosa dice l’ordinanza di Speranza).

La zona rossa è la fascia con le misure più restrittive decise dal governo per arginare la diffusione del contagio di Covid-19, la altre sono – dalla più forte alla più blanda – arancione, gialla e bianca.

Ma cosa si potrà fare in zona rossa? Finora la Sardegna non aveva sperimentato la zona rossa, se non durante le vacanze di Natale e nel weekend di Pasqua, durante quest’ultimo però le regole erano un po’ annacquate.

Siamo allora andati a spulciare le FAQ del governo per capire cosa potremo fare, quella che vedete è il prospetto delle regole principali da seguire. Ricordo anche che dalle ore 22,00 alle 05.00 del mattino vige il coprifuoco.

No, non è consentito fare visita ad amici e parenti:

Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati in zona rossa.

Spostamenti consentiti:

In zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:

  • per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
  • rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione.

AGGIORNAMENTO: sono consentiti anche gli spostamenti da e per regioni rosse, ma solo se in possesso di una certificazione verde Covid-19 (che non sappiamo ancora come si amalgamerà con la legislazione regionale “Sardegna Sicura“).

Si può fare la spesa in un Comune diverso da quello in si abita?

La domanda principale che si fanno soprattutto coloro che abitano nei piccoli centri, spesso poco forniti. Bene, gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità spiegano le FAQ del Governo, che subito aggiungono:

Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

Si può uscire per fare una passeggiata:

Sì, le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione oltre che compiere gli altri spostamenti consentiti come andare al lavoro, ma anche per motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.

In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. Resta comunque consentita la passeggiata, al fine di accompagnare i minori o le persone non completamente autosufficienti, senza che sia in questo caso necessario il rispetto della distanza di un metro.

È consentito fare attività motoria?

L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale (secondo altre fonti istituzionali nel caso dell’attività motoria bisogna osservare i due metri di distanza). Sono sempre vietati gli assembramenti.

Bar e ristoranti sono aperti?

In zona rossa è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Consentiti i soli servizi di asporto e consegna a domicilio:

Dalle ore 5,00 alle 22,00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:

  • dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
  • dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3).

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Aperti i ristoranti negli alberghi, ma solo per le persone alloggiate:

È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive. Attenzione però in zona rossa i ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano.
Insomma, è consentita la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati.

Circoli ricreativi e centri culturali sono chiusi (incluse attività ristorazione):

La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto a quella principale. È fatta eccezione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni che rientrano tra gli enti del Terzo settore, disciplinati dal relativo Codice (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Quali negozi restano aperti?

  • Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 23. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti.
  • Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.
  • Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
  • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Chiusi parrucchieri e centri estetici:

Dallo scorso 6 marzo 2021 nelle zone rosse, sono chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Centri commerciali chiusi nel weekend:

Chiusura nei giorni festivi e prefestivi degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.

Restano comunque aperti, nei giorni festivi e prefestivi, all’interno dei centri commerciali: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Negozi chiusi possono vendere online e/o consegnare merce a domicilio:

E’ consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Funzioni religiose e funerali:

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni. I funerali e i seppellimenti sono consentiti rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

Scuola:

Svolgimento in presenza (le regioni non possono varare ordinanze restrittive):

  • dei servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti);
  • dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia (materna);
  • dell’attività scolastica e didattica della scuola primaria (elementari);
  • dell’attività scolastica e didattica del primo anno della scuola secondaria di primo grado (prima media).

Nello stesso periodo, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (seconda e terza media) e della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.) si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.

AGGIORNAMENTO: in basse al decreto riaperture del 22 aprile 2021 in zona rossa l’attività didattica in presenza è garantita ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

This post was published on 10 Aprile 2021 11:01

Pubblicato da
Daniele Puddu

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