Sardegna torna in zona gialla. Ecco cosa si può e cosa non si può fare: domani, lunedì 17 maggio 2021, la Sardegna torna in zona gialla dopo tre settimane rosso e due di arancione, che ci hanno permesso di raggiungere numeri ormai da zona bianca (che con tutta probabilità arriverà a fine mese).
Da lunedì quindi riaprono i ristoranti (solo all’aperto), riaprono musei e mostre, riprendono anche teatri, cinema e via dicendo. Ecco cosa si potrà fare in Sardegna dalla prossima settimana e quali sono le restrizioni ancora in vigore per fronteggiare la pandemia di Covid-19. L’articolo è stato fortemente aggiornato, includendo quanto previsto dal così detto “Decreto Riaperture” (Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52).
A chi si trova in zona gialla sono consentiti i seguenti spostamenti:
Per entrare in Sardegna, fino al 28 maggio 2021:
Tutte queste regole valgono per sardi, italiani e stranieri.
Si può usare l’automobile con persone non conviventi purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea:
Fino al 31 maggio 2021:
Nota bene: l’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti per l’uso dei servizi igienici, per effettuare il pagamento del conto (ove non fosse possibile effettuarlo all’esterno) o per acquistare i prodotti per asporto, per il tempo strettamente necessario a tali necessità e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti.
Dal 1° giugno 2021: consentita l’attività dei servizi di ristorazione, svolta da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, con consumo al tavolo, sempre dalle ore 5:00 alle 18:00.
Musei e mostre potranno aprire dal lunedì al venerdì nelle zone gialle con esclusione dei giorni festivi e osservando un regime di ingressi contingentati.
Il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo, sempre con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid.
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è assicurato, dal lunedì al venerdì, con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.
E’ possibile tenere spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club (locali di musica dal vivo, nei quali non è comunque consentita l’attività di ballo) e in altri locali o spazi, anche all’aperto. Gli spettacoli in presenza di pubblico devono svolgersi esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. Inoltre, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Le attivita’ delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
Dal 15 maggio 2021 sarà consentito svolgere attività sportive presso piscine pubbliche e private esclusivamente all’aperto nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 6 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e’ consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche’ obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’ delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita’, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Confermato il coprifuoco dalle ore 22:00 della sera alle ore 5:00 del mattino. Per muoversi in queste ore servirà l’autocertificazione che attesti le comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, o motivi di salute.
La presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni in ambito sportivo non è consentita in questa zona fino al 31 maggio 2021. Solo dal 1° giugno 2021, in questa zona, è consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP). La capienza consentita non potrà essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non potrà essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Secondo le ultime voci questo divieto potrebbe cadere dal weekend del 22 e 23 maggio 2021, attendiamo conferme.
Sale da ballo, discoteche e locali assimilati rimangono chiusi.
Se avete ancora dei dubbi vi consigliamo di leggere le FAQ del Governo Italiano (cioè la risposta alle domande e ai dubbi più comuni).
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This post was published on 18 Gennaio 2021 11:18
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