Decreto Natale: tutte le regole su spostamenti, visite, pranzi, cene e coprifuoco!

Giuseppe Conte

Decreto ministeriale sul Natale in Gazzetta Ufficiale, ecco tutte le misure: ennesima conferenza stampa del premier Conte che nella serata di ieri ha spiegato agli italiani il nuovo Decreto legge (e non il solito DPCM), che contiene misure ancora più stringenti per le festività di Natale. Vediamo nel dettaglio cosa si potrà e non si potrà fare.

Lo scopo è quello di evitare che i contagi da Covid-19 esplodano a causa delle cene e dei pranzi di Natale in famiglia. Il tutto nella speranza che, tenendo adesso il numero dei contagiati sotto controllo, poi il vaccino ci dia una mano.

Sarà quindi un Natale in lockdown, o se preferite un Natale e un Capodanno in zona rossa. Confermato anche il coprifuoco nelle ore serali.

Ricordo che tutte le misure del decreto ministeriale valgono per tutta Italia, Sardegna inclusa. Sono anche previsti ulteriori ristori per le categorie economiche più danneggiate dai provvedimenti. Vediamo subito tutte le disposizioni:

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021:

Vietati gli spostamenti tra regioni, compresi quelli per raggiungere le seconde case.

Rimane sempre consentito viaggiare per fare rientro alla propria residenza, domicilio o nell’abitazione in cui ci si ritrova abitualmente con il partner.

Il 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e l’1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2020: tutta l’Italia è zona rossa:

  • Sono consentiti solo gli spostamenti per lavoro, salute e necessità.
  • Dalle ore 5,00 alle ore 22,00 è permessa la visita ad amici e parenti, di massimo due persone non conviventi, ma i figli minore di 14 anni, le persone con disabilità e i conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio. Più precisamente ancora, così recita il decreto circa la deroga agli spostamenti: lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Polizia e Carabinieri non entreranno però nelle case degli italiani, si punta ai restringimenti della circolazione degli italiani, per muoversi servirà infatti l’autocertificazione.
  • Consentite anche l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale.
  • Chiusi negozi, centri estetici, bar e ristoranti, ma consentiti l’asporto fino alle ore 22,00 e le consegne a domicilio (senza restrizioni)
  • Aperti supermercati, negozi di beni alimentati e che vendono beni di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.
  • Autocertificazione necessaria per motivare le proprie uscite, sia durante il giorno che durante le ore del coprifuoco notturno.

28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021: tutta italia è zona arancione:

  • Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune.
  • Ci si potrà muovere dal proprio Comune, se minore di 5 mila abitanti, in un raggio di 30 chilometri, senza potersi recare nei Comuni capoluogo di provincia.
  • Chiusi bar e ristoranti, ma consentiti l’asporto fino alle ore 22,00 e le consegne a domicilio (senza restrizioni)
  • Aperti i negozi fino alle ore 21,00.

Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, testo integrale:

Articolo 1:

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresi’ consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e’ altresi’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata
    nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta’ genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  2. Durante l’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
  3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Articolo 2:

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19», e’ riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
    ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita’ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto (cliccate sul link contenuto nel titolo di questo paragrafo e, nel menu sulla sinistra, cliccate su allegato 1, ndr). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno gia’ beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed e’ corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e’ stato erogato il precedente contributo.
  2. L’ammontare del contributo e’ pari al contributo gia’ erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non puo’ essere superiore a euro 150.000,00.
  4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, puo’ disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e’ effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 3:

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (cioè oggi, ndr) e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.