Decreto in Gazzetta, ecco cosa cambia per visite ai parenti, cerimonie, sport e via dicendo: è stato firmato nella notte il nuovo DPCM che impone un’ulteriore stretta sulla vita degli italiani con lo scopo di meglio combattere la pandemia di Covid-19 attualmente in corso.
Le nuove disposizioni sono valide dal 14 ottobre al 13 novembre 2020, il DPCM sarà infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata di oggi, quindi varrà da domani. Vediamo subito tutti i dettagli (trovate il testo completo in formato PDF a fine pagina):
Non riaprono ovviamente le discoteche, mentre si stringe la stretta su bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie:
Sono permessi fiere e congressi, ma sono adesso vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto.
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solamente in forma statica, purché si seguano tutte le indicazioni previste dalla normativa anti-Covid.
Qui non c’è un obbligo, ma solo una raccomandazione: non ospitate più di 6 persone non conviventi in casa vostra e tutte devono utilizzare la mascherina. e con la mascherina.
Le cerimonie civili o religiose come i matrimoni restano consentite, ma le feste conseguenti alle cerimonie possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Per i concerti e gli spettacoli rimangono i limiti già previsti di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Viene data la possibilità alle regioni di legiferare su un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico negli stadi con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso. Anche in questo caso alle regioni viene data la possibilità di intervenire.
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti da parte delle società professionistiche e a livello sia agonistico che di base dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio.
Malgrado la richiesta delle regioni la ministra, che chiedevano la didattica a distanza nelle superiori per decongestionare i sistemi di trasporto pubblici, la ministra è stata inamovibile, le lezioni si svolgeranno in presenza.
E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto:
L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
This post was published on 13 Ottobre 2020 10:13
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