Mare e spiagge della Sardegna

Stagione balneare in Sardegna: Ecco tutte le regole da osservare in spiaggia!

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Stagione balneare in Sardegna: non abbiamo ancora trovato l’ordinanza balneare 2024, perciò  ci rifacciamo all’ultima disponibile online, anche perché si tratta di regole che differiscono di pochissimo di anno in anno, con la promessa di aggiornare l’articolo non appena verrà pubblicato il documento di quest’anno.

La stagione balneare estiva in Sardegna parte il 1° aprile e si conclude il 31 ottobre e come ogni anno l’Assessorato agli enti locali dirama l’ “Ordinanza balneare Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo“, che contiene tutte le regole da osservare durante la “stagione balneare” ad opera dei concessionari, degli stabilimenti balneari, dei Comuni ma anche di noi bagnanti. Vi consiglio la lettura integrale dell’ordinanza balneare, un documento che aiuta a comprendere quali siano i nostri e altrui diritti e doveri

Spiagge libere, servizio di salvataggio ed eventuale segnaletica:

Ad esempio si legge che nelle spiagge libere, ovvero nei tratti di spiaggia libera, l’igiene, la pulizia, i servizi igienici e di primo soccorso, nonché l’accesso agli utenti diversamente abili devono essere assicurati dalle Amministrazioni comunali e che qualora non venga garantito il servizio di salvamento, i Comuni devono predisporre adeguata segnaletica, da posizionare in luoghi ben visibili e redatta in diverse lingue, riportante la seguente dicitura  “ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. E nel caso siano presenti pericoli derivanti da buche, dislivelli improvvisi legati ad eccezionali eventi meteorologici, ostacoli sommersi, etc. i Comuni devono predisporre adeguata segnaletica, da posizionare in luoghi ben visibili e in diverse lingue, con le diciture “ACQUE ALTE”, “OSTACOLO SUL FONDO”, ovvero “PERICOLI GENERICI”.

Si scopre anche che i Comuni, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere ovvero tratti di spiaggia libera, ed i concessionari frontisti sono tenuti a segnalare, mediante una linea di gavitelli di colore rosso/arancione o bianco, posti a distanza non superiore a m 100 l’uno dall’altro e parallelamente alla linea di battigia, i limiti della zona di mare riservata alla balneazione.

Le 23 cose che non si possono fare sulle spiagge della Sardegna:

  1. Lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
  2. Lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
  3. Occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli ecc. .., nonché natanti, la fascia di metri 5 dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio marino estivo e non alla linea di bassa marea;
  4. E’ vietato l’abbandono, l’interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali (incluse le cicche di sigaretta);
  5. Campeggiare con roulotte, camper, tende da campeggio o altre attrezzature simili;
  6. Creare in qualsivoglia maniera impedimenti pregiudizievoli alla fruizione da parte dei soggetti diversamente abili;
  7. Transitare e/o sostare con automezzi, motocicli, ciclomotori e veicoli di ogni genere; ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso, altri mezzi specificamente autorizzati. È consentito ad esempio l’accesso alle spiagge con i mezzi a propulsione elettrica idonei a consentire agli utenti diversamente abili autonomia di movimento. Tale divieto vige per tutto l’anno solare e non solo per la stagione estiva;
  8. E’ sempre vietata la sosta e/o l’occupazione, ancorché temporanea, il calpestio delle dune e della relativa vegetazione. Per dune si intendono accumuli sabbiosi situati nell’area retrostante la spiaggia, disposti parallelamente alla linea di costa, di forma irregolare dipendente dalla direzione dei venti dominanti. Nelle dune indicate con appositi segnali è interdetto il transito e l’attraversamento;
  9. Praticare qualsiasi gioco ed attività sportiva (ad es. calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc…) senza previo avviso di delimitazione degli spazi in modo tale da evitare danno, molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all’igiene dei luoghi e comunque ad una distanza superiore a mt. 15 dalla linea di battigia. Detti giochi ed attività potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari o dalle Amministrazioni Comunali, sui quali grava comunque l’obbligo di adottare ogni cautela ed accorgimento, compreso l’eventuale utilizzo di reti leggere di protezione orizzontali e/o verticali con l’obbligo di non ostruire l’accesso al mare e di rimozione a fine stagione balneare, per prevenire ogni danno a terzi, oltre a stipulare apposita polizza assicurativa. I concessionari e le Amministrazioni comunali sono tenute a verificare la dotazione di un defibrillatore semi automatico funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco, da ubicare ogni due/tre postazioni di salvamento per i piani collettivi ed ogni postazione per i piani individuali, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati, in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità relative all’uso della predetta apparecchiatura restano in capo a chi ne fa uso;
  10. Durante la stagione balneare, transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio. A tal proposito:
    • Sono esclusi dal divieto le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il salvataggio rilasciato dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS), nonché le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il cane e brevetto per il salvamento (della Società Nazionale di Salvamento) per il conduttore rilasciato dall’ U.C.I.S. unità Cinofile Italiane di soccorso, , nonché le altre scuole nazionali per le unità cinofile da soccorso equiparate, compresa la Federazione Italiana salvamento acquatico F.I.S.A e alle unità cinofile munite di Brevetto CISOM ed ai loro allievi nel periodo di formazione ed allenamento.
    • Si precisa che durante la stagione balneare estiva, prima delle ore 8:00 del mattino e dopo le ore 20:00 della sera, sarà permesso il transito e la possibilità di trattenersi con il proprio cane, in tutte le spiagge del territorio regionale, dovranno essere comunque assicurate il rispetto delle norme igienico-sanitarie e garantita attraverso l’utilizzo delle apposite attrezzature la pulizia dell’area occupata o attraversata con l’asporto delle eventuali deiezioni dell’animale. Il limite delle ore 20.00 è anticipato, rispettivamente, alle
      ore 19.00 dal 1° settembre ed alle ore 18.00 dal 1°ottobre.
    • Le Amministrazioni comunali potranno, anche in forma consorziata fra comuni costieri limitrofi e salve le autorizzazioni di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni, individuare apposite zone di litorale, nelle quali consentire l’accesso anche agli animali. Le Amministrazioni comunali dovranno delimitare e segnalare adeguatamente tali aree e dovranno garantirne la pulizia. Le Amministrazioni comunali dovranno delimitare e segnalare adeguatamente tali aree e dovranno garantirne la pulizia. Le Amministrazioni comunali vigileranno, altresì, affinché i proprietari degli animali rispettino l’ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e ss.mm.ii. e l’ulteriore normativa vigente in materia. Sono le così dette dog beach.
    • Le Amministrazioni comunali potranno autorizzare i concessionari che lo richiedano, ad attrezzare, con opere leggere e di facile rimozione, da posizionare all’interno del perimetro in concessione, apposite aree per animali d’affezione (cani e gatti) in armonia con le prescrizioni dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio. Tali zone dovranno essere individuate in modo da non arrecare danno e disturbo. In dette aree gli animali dovranno essere tenuti sempre al guinzaglio. L’accesso è comunque consentito solo agli animali in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie.
    • I titolari di concessione demaniale possono, comunque, consentire l’accesso ai propri stabilimenti balneari, di animali d’affezione (cani e gatti) di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio fino all’ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto l’ombrellone. I rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e garantire la disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza e tutela dell’animale, nonché per la pulizia dell’area occupata (compreso l’asporto di materiali inquinanti).
    • Resta inteso che i proprietari e/o i detentori degli animali sono responsabili del comportamento dei medesimi a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’ art. 2052 del codice civile;
  11. Utilizzare apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, da definire con ordinanza del sindaco territorialmente competente;
  12. Organizzare attività di spettacolo e di intrattenimento a carattere temporaneo, manifestazioni ricreative e nautiche ed esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, fotografia, attività promozionali, ecc…) senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione competente; qualora le attività di intrattenimento prevedano il montaggio di strutture gonfiabili e/o attrezzature di altezza superiore ai 4 mt ricomprese nell’elenco delle attività spettacolari, degli intrattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all’art. 4 della legge n. 337/1968, il relativo utilizzo è disciplinato dalla normativa vigente in materia;
  13. Spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità;
  14. Asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell’arenile (quale, ad esempio, sabbia, ghiaia, ciottoli, posidonia etc.);
  15. Utilizzare sapone e shampoo;
  16. Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigenti norme di sicurezza;
  17. Effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione alle norme ambientali, sia sull’arenile, sia in mare;
  18. Effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
  19. Sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
  20. Pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, ecc…) nelle zone destinate alla balneazione, dall’alba al tramonto;
  21. Accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti (Comune – Autorità Marittima statale – Autorità di P.S. locale, etc.);
  22. La balneazione, l’ormeggio e l’ancoraggio di natanti nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio adeguatamente segnalati. E’ consentita la sosta all’interno dei citati corridoi per il tempo strettamente necessario a consentire l’imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette a (o provenienti da) terra;
  23. Il posizionamento di gavitelli negli specchi acquei prospicienti le spiagge o le coste rocciose entro i limiti delle acque destinate alla balneazione, stabiliti nelle ordinanze di sicurezza balneare adottate dalle Capitanerie di Porto territorialmente competenti

Insomma, sono tanti gli obblighi, la gran parte di buon senso, altri di solito sconosciuti, ignorati o disattesi. E’ vero che i controlli raramente sono presenti ed efficaci, ma seguire queste regole vi aiuterà ad evitare multe e problemi. Ricordo anche che è proibito portare via la sabbia dalle spiagge, neanche in modiche quantità e per ricordo. Allo stesso modo non si possono portare via gli animali, come le tartarughe, che spesso si possono trovare nei pressi degli arenili. Sugli obblighi dei concessionari e dei comuni vi rimando alla lettura integrale documento.

Ambulanti e  commercio in forma itinerante:

Troppi ambulanti nelle spiagge della Sardegna? Ecco le norme che regolano il commercio in forma itinerante sulle spiagge sarde:

  • esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre di ogni anno;
  • esclusivamente a piedi o con l’uso di veicoli a spinta manuale o a propulsione elettrica, di ridotte dimensioni e, se trattasi di area marina protetta, previa acquisizione del parere favorevole dell’Ente gestore della medesima;
  • senza ausili musicali o di amplificazione, né diffusori acustici di alcun genere e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
  • nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica;
  • solo da commercianti regolarmente autorizzati ad operare sul demanio marittimo dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 68 del codice della navigazione;
  • è invece vietato il commercio in forma itinerante negli specchi acquei entro i limiti delle acque dedicate alla balneazione.

photo credit: La foto sopra – scattata lungo la costa di Muravera – è mia , potete tranquillamente usarla per qualsiasi fine purché linkiate questo blog e citiate il mio nome.

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This post was published on 18 Giugno 2014 10:46

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Pubblicato da
Daniele Puddu

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